Art. 176. (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero) 1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia spetta un'indennita' per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile, che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173. (52)
(( 3. L'indennita' di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia )) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." --------------- AGGIORNAMENTO (45)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera c)) che "Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 :
c) l'indennita' di richiamo dal servizio all'estero prevista dall' articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale". ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile, che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173. (52)
(( 3. L'indennita' di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia )) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso." --------------- AGGIORNAMENTO (45)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera c)) che "Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 :
c) l'indennita' di richiamo dal servizio all'estero prevista dall' articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale". ------------ AGGIORNAMENTO (52)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.