Articolo 110 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 110Articolo 112
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Art. 110-bis. (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero)

Con comunicazione diretta a tutti gli uffici a Roma ed all'estero, l'amministrazione da' notizia, ((secondo le modalita' specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima)) dei posti all'estero che devono essere ricoperti ((...)) , ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica ((e di capo di consolato generale di I classe)) I posti vengono assegnati ai funzionari che presentino la propria candidatura, sulla base dei seguenti criteri:
a) specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di lavoro, dalla conoscenza di particolari lingue, dalla qualita' del servizio precedentemente prestato;
b) esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento ai gradi superiori;
c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
d) anzianita' di servizio;
e) anzianita' di permanenza presso l'amministrazione centrale.
((I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico))
Il Ministro degli affari esteri, nel propone al Consiglio dei Ministri i funzionari da nominare come capi delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che a suo giudizio possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, e prima della richiesta di gradimento ai governi di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni internazionali presso le quali il servizio deve essere svolto, il Ministro degli affari esteri fornisce un'informativa alle competenti commissioni parlamentari circa le nomine deliberate.
Entrata in vigore il 29 luglio 2004
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