Art. 94. (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali)
Alle carriere, di cui al primo comma dell'art. 93, ed ai ruoli e alle qualifiche speciali, di cui al secondo comma dell'art. 93, si accede, salvo quanto disposto dagli articoli 136 e 141, mediante concorso.
Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica e' richiesta la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione e una eta' non superiore a 30 anni. Per essere ammessi ai concorsi relativi alle carriere gli aspiranti debbono possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche.
Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi i cittadini italiani che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della pubblica Amministrazione e quelli previsti nel comma precedente, siano in possesso di diploma di laurea, di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado, di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di diploma di istruzione elementare, a seconda che i concorsi riguardino le carriere, i ruoli, le qualifiche speciali rispettivamente direttivi, di concetto, esecutivi, ausiliari.
Il regolamento stabilisce: lo specifico titolo di studio per l'ammissione ai singoli concorsi; le forme delle prove, le prove tecniche e attitudinali, le materie di esame, nonche' le eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere; i titoli; i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli; la composizione delle Commissioni giudicatrici, le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie. Per le carriere che comprendono specializzazioni il bando stabilisce le specializzazioni ammesse al concorso; i posti messi a concorso possono essere ripartiti o meno tenuto conto delle specializzazioni da attribuire.
In tutti i concorsi di ammissione, eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli operai, e' richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua estera.
Non possono far parte della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica i membri del Comitato direttivo e il direttore dell'istituto diplomatico, nonche' i docenti di cui l'istituto si e' avvalso per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si puo' far parte della Commissione suddetta piu' di una volta nel corso di uno stesso triennio.
Oltre alle categorie di persone elencate nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono preferiti a parita' di merito, dopo i coniugati con riguardo al numero dei figli, coloro che hanno prestato il servizio militare di leva.
I vincitori dei concorsi di ammissione alle carriere di cui al primo comma dell'art. 93 conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura un anno ed e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.
((23)) ------------ AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica".
Alle carriere, di cui al primo comma dell'art. 93, ed ai ruoli e alle qualifiche speciali, di cui al secondo comma dell'art. 93, si accede, salvo quanto disposto dagli articoli 136 e 141, mediante concorso.
Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica e' richiesta la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione e una eta' non superiore a 30 anni. Per essere ammessi ai concorsi relativi alle carriere gli aspiranti debbono possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche.
Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi i cittadini italiani che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della pubblica Amministrazione e quelli previsti nel comma precedente, siano in possesso di diploma di laurea, di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado, di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di diploma di istruzione elementare, a seconda che i concorsi riguardino le carriere, i ruoli, le qualifiche speciali rispettivamente direttivi, di concetto, esecutivi, ausiliari.
Il regolamento stabilisce: lo specifico titolo di studio per l'ammissione ai singoli concorsi; le forme delle prove, le prove tecniche e attitudinali, le materie di esame, nonche' le eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere; i titoli; i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli; la composizione delle Commissioni giudicatrici, le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie. Per le carriere che comprendono specializzazioni il bando stabilisce le specializzazioni ammesse al concorso; i posti messi a concorso possono essere ripartiti o meno tenuto conto delle specializzazioni da attribuire.
In tutti i concorsi di ammissione, eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli operai, e' richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua estera.
Non possono far parte della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica i membri del Comitato direttivo e il direttore dell'istituto diplomatico, nonche' i docenti di cui l'istituto si e' avvalso per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si puo' far parte della Commissione suddetta piu' di una volta nel corso di uno stesso triennio.
Oltre alle categorie di persone elencate nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono preferiti a parita' di merito, dopo i coniugati con riguardo al numero dei figli, coloro che hanno prestato il servizio militare di leva.
I vincitori dei concorsi di ammissione alle carriere di cui al primo comma dell'art. 93 conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura un anno ed e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.
((23)) ------------ AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica".