Articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 153Articolo 155
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29 maggio 2021
Art. 154. (Regime dei contratti)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima ((categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite)) le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita' del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
Entrata in vigore il 29 maggio 2021
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