Articolo 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 108Articolo 109 bis
Versione
1 luglio 1970
Art. 113. (Stato matricolare e documenti personali)

Per ciascun funzionario diplomatico e' tenuto uno stato matricolare in cui sono indicati i servizi di ruolo e quelli non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti. E' indicato altresi' lo stato di famiglia con le relative
variazioni che il funzionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
I documenti interessanti la carriera sono tenuti in libretti o
fascicoli personali secondo le modalita' che, in relazione alle particolari esigenze del servizio all'estero e alla natura delle carte, sono stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 1 luglio 1970
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