Articolo 108 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
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Art. 108. (Promozione al grado di consigliere di ambasciata)

Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio ((e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N.136 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 .
La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo e' effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed e' espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici. Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'articolo 106 del presente decreto, della qualita' del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilita' di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio e' stato svolto, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011
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