Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 33Articolo 37
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1 luglio 1970
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21 novembre 2019
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23 aprile 2023
Art. 34. (Destinazioni e accreditamenti)

I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 104 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 NOVEMBRE 2019, N. 132 .
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44)) .
La notifica alle autorita' del Paese in cui presta servizio il personale all'estero e' effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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