Articolo 180 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 179Articolo 181
Versione
1 luglio 1970
>
Versione
5 giugno 2003
>
Versione
23 aprile 2023
Art. 180. (Trattamento economico durante il congedo ordinario) ((Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale)) .
In caso di cumulo di congedi, l'indennita' personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'articolo 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
L'indennita' personale compete inoltre per intero, e per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109)) .
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente