Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 59Articolo 60
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1 luglio 1970
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5 giugno 2003
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23 aprile 2023
Art. 58. (((Rinvio)

1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento))
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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