Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 34Articolo 38
Versione
1 luglio 1970
Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica)

La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.
L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico, della stampa ed informazione.
La Missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.
Entrata in vigore il 1 luglio 1970
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