Articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 104Articolo 105 bis
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1 luglio 1970
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26 aprile 2000
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10 giugno 2000
Art. 105. (Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicita')

Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:
a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1 gennaio; (23)
b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1 luglio.
((Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo)) e decorrono dal giorno successivo alle date suddette. (23)
---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 47, comma 9) che, in deroga a quanto disposto dalla modifica apportata al comma 2 del presente D.P.R., "per i funzionari diplomatici in servizio alla data del 31 dicembre 1970 il periodo di servizio richiesto per la promozione a consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto dall' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ".
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha inoltre disposto (con l'art. 153, commi 2 e 3) che " Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971." --------------- AGGIORNAMENTO (23) Il D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85 ha disposto (con l'art. 17 comma 4) che "Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a) , e quarto comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto."
Entrata in vigore il 10 giugno 2000
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