Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 30 bisArticolo 33
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1 luglio 1970
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5 giugno 2003
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23 aprile 2023
Art. 30. (Classificazione, istituzione e soppressione) ((Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura)) .
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
((Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge)) .
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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