Articolo 269 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Articolo 268Articolo 270
Versione
1 luglio 1970
Art. 269. (Materie non disciplinate dal presente decreto e abrogazione di norme)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano in quanto compatibili gli ordinamenti generali.
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 232 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , le disposizioni della legge 4 gennaio 1951, n. 13 , salvo quanto disposto dall'articolo 257 del presente decreto, nonche' la legge 1 agosto 1949, n. 770 e successive modificazioni. Sono inoltre abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.
Le disposizioni indicate nell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , non si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa e delle carriere di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri.
Entrata in vigore il 1 luglio 1970
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