Articolo 164 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
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Art. 164. (Sanzioni disciplinari)

Agli impiegati a contratto puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Puo' essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della liberta' di pensiero;
d) svolgimento di attivita' lavorative in violazione del divieto di cui all'articolo 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona.
Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.
((Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L'impiegato a contratto puo' fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni puo', a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento e' aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento)) .
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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