Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (5) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 . ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 , ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera a)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 .
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera b)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,capi I, II, III e IV del medesimo decreto, e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 . ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 , ha disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera a)) che a decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1 del medesimo decreto e' abrogato il D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 .