Articolo 6 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225
Articolo 5
Versione
3 luglio 1974
Art. 6.

L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attivita' e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escrementi;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalita' di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
2) a svolgere tutte le attivita' necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.

d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanita'
GUI
Entrata in vigore il 3 luglio 1974
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