Art. 6. Modifiche della misura del versamento di acconto 1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 , e successive modificazioni, e' elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. E' altresi' elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1978, n. 38 , da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
(( 1-bis. All' articolo 4, comma 3- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , dopo le parole: 'All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico' sono aggiunte le seguenti: 'con effetto dal 17 luglio 1986,' ))
(( 1-bis. All' articolo 4, comma 3- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , dopo le parole: 'All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico' sono aggiunte le seguenti: 'con effetto dal 17 luglio 1986,' ))