Articolo 6 del Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 maggio 1988
>
Versione
27 luglio 1988
Art. 6. Modifiche della misura del versamento di acconto 1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97 , e successive modificazioni, e' elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. E' altresi' elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1978, n. 38 , da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
(( 1-bis. All' articolo 4, comma 3- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , dopo le parole: 'All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico' sono aggiunte le seguenti: 'con effetto dal 17 luglio 1986,' ))
Entrata in vigore il 27 luglio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente