Articolo 5 del Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 maggio 1988
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Versione
27 luglio 1988
Art. 5. Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro (( 1. L'agevolazione di cui all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 )) 2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.
Entrata in vigore il 27 luglio 1988
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