Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 agosto 2000
Art. 19. Procedimenti disciplinari pendenti 1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvedono ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.
Entrata in vigore il 3 agosto 2000
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