Art. 10. Domanda 1. Con la domanda di cui all'articolo 4 della legge, l'interessato dichiara di possedere i requisiti indicati per la nomina dall'articolo 5 della legge, facendo eventualmente presente quale tra essi e' in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione di quello concernente l'idoneita' fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, sono oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 .
2. La domanda di cui al comma 1 contiene, altresi', a pena di inammissibilita', la dichiarazione dell'interessato di non essere gia' stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto e di non versare in alcuna causa di incompatibilita' di cui all'articolo 8 della legge.
3. Qualora voglia concorrere all'ammissione al tirocinio per sedi appartenenti a diversi distretti, l'interessato formula domanda per ciascun distretto. La presentazione di piu' domande, quale ne sia l'ordine, non determina preferenze tra le sedi indicate, anche se comprese nello stesso distretto. Il Consiglio giudiziario esamina le domande di ammissione secondo l'ordine che sara' ritenuto maggiormente utile a soddisfare esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.
4. L'essere stato ammesso a tirocinio nell'ambito di un qualsiasi distretto rende non piu' valida qualsiasi altra domanda eventualmente ancora pendente. A tal fine, la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della delibera di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge.
5. Il Consiglio superiore della magistratura puo', con circolare, disciplinare le modalita' di presentazione e di istruttoria delle domande, nonche' individuare ulteriori elementi e termini cui esse devono conformarsi, a pena di inammissibilita', anche al fine del piu' sollecito espletamento delle procedure di individuazione delle persone da ammettere.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 374/1991 , e' il seguente:
"Art. 4 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra' essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'art. 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
- Per il testo dell'art. 5, della citata legge n. 374/1991 , vedasi note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. (Disposizioni in materia di edilizia scolastica - 1/circ.), e' il seguente:
"11. Il comma 11 dell'art. 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ".
2. La domanda di cui al comma 1 contiene, altresi', a pena di inammissibilita', la dichiarazione dell'interessato di non essere gia' stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto e di non versare in alcuna causa di incompatibilita' di cui all'articolo 8 della legge.
3. Qualora voglia concorrere all'ammissione al tirocinio per sedi appartenenti a diversi distretti, l'interessato formula domanda per ciascun distretto. La presentazione di piu' domande, quale ne sia l'ordine, non determina preferenze tra le sedi indicate, anche se comprese nello stesso distretto. Il Consiglio giudiziario esamina le domande di ammissione secondo l'ordine che sara' ritenuto maggiormente utile a soddisfare esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.
4. L'essere stato ammesso a tirocinio nell'ambito di un qualsiasi distretto rende non piu' valida qualsiasi altra domanda eventualmente ancora pendente. A tal fine, la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della delibera di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge.
5. Il Consiglio superiore della magistratura puo', con circolare, disciplinare le modalita' di presentazione e di istruttoria delle domande, nonche' individuare ulteriori elementi e termini cui esse devono conformarsi, a pena di inammissibilita', anche al fine del piu' sollecito espletamento delle procedure di individuazione delle persone da ammettere.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 374/1991 , e' il seguente:
"Art. 4 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra' essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'art. 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
- Per il testo dell'art. 5, della citata legge n. 374/1991 , vedasi note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. (Disposizioni in materia di edilizia scolastica - 1/circ.), e' il seguente:
"11. Il comma 11 dell'art. 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ".