Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 agosto 2000
Art. 9. Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio 1. I requisiti per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 della legge, necessari per la nomina, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio superiore della magistratura.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1991 , e' il seguente:
"Art. 5 (Requisiti per la nomina). - 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".
Entrata in vigore il 3 agosto 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente