Art. 17. Procedimenti in casi di decadenza, dispensa sanzioni disciplinari 1. Il presidente della corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, entro quindici giorni, contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato.
2. Ogni notizia concernente fatti di cui al comma 1 e' iscritta immediatamente, a cura del presidente della corte d'appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce.
3. La contestazione deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati al comma 1, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo' presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il presidente della corte d'appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nel registro di cui al comma 2.
5. Il presidente della corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti di cui al comma 4, se la notizia non si e' rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro, trasmette, con le sue proposte, gli atti al consiglio giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge.
6. Il segretario del consiglio giudiziario notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli atti relativi alla notizia che ha occasionato il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e' avvertito, altresi', che potra' comparire personalmente, che potra' essere assistito da un difensore appartenente all'ordine giudiziario e che se non si presentera' senza addurre un legittimo impedimento si procedera' in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
7. Ciascun membro del consiglio ha facolta' di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo' presentare memoria e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da' la parola al difensore, se presente, ed, infine, all'interessato che la richieda.
8. Il consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro.
9. Decorso un anno dall'iscrizione di cui al comma 2 senza che sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 374/1991 , vedasi note all'art. 16.
2. Ogni notizia concernente fatti di cui al comma 1 e' iscritta immediatamente, a cura del presidente della corte d'appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce.
3. La contestazione deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati al comma 1, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo' presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il presidente della corte d'appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nel registro di cui al comma 2.
5. Il presidente della corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti di cui al comma 4, se la notizia non si e' rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro, trasmette, con le sue proposte, gli atti al consiglio giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge.
6. Il segretario del consiglio giudiziario notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli atti relativi alla notizia che ha occasionato il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e' avvertito, altresi', che potra' comparire personalmente, che potra' essere assistito da un difensore appartenente all'ordine giudiziario e che se non si presentera' senza addurre un legittimo impedimento si procedera' in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
7. Ciascun membro del consiglio ha facolta' di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo' presentare memoria e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da' la parola al difensore, se presente, ed, infine, all'interessato che la richieda.
8. Il consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro.
9. Decorso un anno dall'iscrizione di cui al comma 2 senza che sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 374/1991 , vedasi note all'art. 16.