Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198
Articolo 5Articolo 7
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3 agosto 2000
Art. 6. Componenti supplenti 1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non e' stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.
Entrata in vigore il 3 agosto 2000
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