Art. 6. Componenti supplenti 1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non e' stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.
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3 agosto 2000
3 agosto 2000
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