Articolo 6 bis della Legge 3 giugno 1999, n. 157
Articolo 6Articolo 8
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1 marzo 2006
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24 luglio 2012
Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale) .

1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell' articolo 2740 del codice civile , garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 96)) . ((14)) ---------------- AGGIORNAMENTO (14)

La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 9, comma 24) che "Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."
Entrata in vigore il 24 luglio 2012
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