Articolo 4 della Legge 29 luglio 1949, n. 474
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 agosto 1949
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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