Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 ottobre 2011
>
Versione
12 agosto 2012
>
Versione
22 giugno 2013
>
Versione
12 novembre 2014
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 ;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (2) ((4)) 5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 .

------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso". ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 , ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 , e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall' articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".
Entrata in vigore il 12 novembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente