Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
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7 ottobre 2011
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31 ottobre 2013
Art. 2. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.
4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , e successive modificazioni. ((3)) 7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 , ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151 , si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ".
Entrata in vigore il 31 ottobre 2013
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