Art. 3. Abrogazioni 1. Ai sensi dell' articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 1 , 2 , 3 , 4 , 4-bis , 10-bis e 10-ter dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni.
2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , come modificato dal presente decreto, vedi nelle note all'art. 2.
- Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 59/1997 vedi nelle note alle premesse.
2. Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e vini.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , come modificato dal presente decreto, vedi nelle note all'art. 2.
- Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 59/1997 vedi nelle note alle premesse.