Articolo 13 della Legge 8 giugno 1936, n. 1087
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 luglio 1936
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 13. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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