Articolo 98 del Codice del processo amministrativo
Articolo 97Articolo 99
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Art. 98


Misure cautelari

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
((2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.))
Entrata in vigore il 18 settembre 2012
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