Articolo 44 del Codice della proprietà industriale
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16 settembre 2010
Art. 44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore 1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell' articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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