Articolo 131 del Codice della proprietà industriale
Articolo 130Articolo 121
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Art. 131. Inibitoria 1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)) .
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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