Articolo 95 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 94Articolo 96
Versione
19 aprile 1942
Art. 95.

Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio e' determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924 n. 1825 , convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562 .
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente