Articolo 223 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 bisArticolo 223 quater
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1 gennaio 2004
Art. 223-ter.

((Le societa' per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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