Articolo 46 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 41Articolo 47
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19 aprile 1942
Art. 46.

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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