Articolo 130 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 duodeciesArticolo 131
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19 aprile 1942
Art. 130.

La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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