Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
Art. 1. 1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1117. -- (Parti comuni dell'edificio). -- Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso …
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