Articolo 160 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 159Articolo 161
Versione
19 aprile 1942
Art. 160.

Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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