Articolo 111 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111 terArticolo 111 quinquies
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27 marzo 2024
Art. 111-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21)) .
Entrata in vigore il 27 marzo 2024
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