Articolo 185 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 184Articolo 186
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19 aprile 1942
Art. 185.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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