Articolo 15 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 14Articolo 16
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19 aprile 1942
Art. 15.

Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui e' necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non e' attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorita' governativa.

I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando e' necessario, le disposizioni dell'autorita' governativa.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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