Articolo 112 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 111Articolo 106
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 febbraio 1983
Art. 112.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22))
Entrata in vigore il 20 febbraio 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente