Articolo 173 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 172Articolo 174
Versione
19 aprile 1942
Art. 173.

Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente