Articolo 119 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 118Articolo 111 ter
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19 aprile 1942
Art. 119.

I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.

Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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