Provvedimento: L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici a norma dell'art 132, secondo comma, n 5, cod proc civ (nel testo modificato dall'art 6 della legge 8 agosto 1977 n 532, che ha tacitamente modificato anche l'ultima parte del secondo comma dell'art 119 delle Disposizioni di attuazione dello stesso codice) determina, nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art 132 citato, la nullita insanabile della sentenza medesima, senza possibilita di distinguere tra omissione imputabile a rifiuto, e omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Pertanto, tale nullita insanabile - la quale ricorre anche nel …
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