Articolo 12 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 11Articolo 13
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19 aprile 1942
Art. 12.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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