Articolo 223 sexies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 quinquiesArticolo 223 septies
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1 gennaio 2004
Art. 223-sexies.

((Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata gia' proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullita' delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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