Articolo 197 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 196Articolo 198
Versione
19 aprile 1942
Art. 197.

Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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