Articolo 251 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 duodeciesArticolo 223 quaterdecies
Versione
19 aprile 1942
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Versione
5 marzo 1986
Art. 251.

Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30))
Entrata in vigore il 5 marzo 1986
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