Articolo 59 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 58Articolo 57 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 59.

La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non e' proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte piu' rilevante di essi.

Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.

Contro tale provvedimento si puo' proporre reclamo al presidente della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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