Articolo 41 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 44Articolo 46
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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28 febbraio 2023
Art. 41.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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